Mascherine con STAMPA PERSONALIZZATA, tessuto G+O 7048 certificato da Oeko-Tex® cl. 2 da 220gr , STAMPATO con tecnologia sublimatica ad inchiostri certificati Oeko-Tex® privi di sostanze potenzialmente nocive.
La mascherina cosi' è riutilizzabile e lavabile piu' volte, sostituendo la parte interna in TNT che possiamo fornire.
Oltre alla foto del proprio viso è possibile personalizzare le mascherine con grafiche varie, loghi aziendali, pattern, immagini..etc...
DESCRIZIONE MATERIALE:
TESSUTO G+O con STAMPA PERSONALIZZATA su tessuto G+O 7048 da 220gr certificato da Oeko-Tex® cl.2 , stampato con tecnologia sublimatica a 200°C con inchiostri certificati Oeko-Tex® privi di sostanze potenzialmente nocive. Confezionata completa laccetti/elastico.
FETTUCCIA/ELASTICO fettuccia spinata 100% cotone / fettuccia elastica da 7mm misto poliestere
FILO Coast Overlock 100% Poliestere colore bianco
PROTEZIONE:
Le mascherine di questo genere non impediscono di contrarre l’infezione, vengono consigliate per rallentare la diffusione del virus. NON sono da considerarsi un "dispositivo medico". Il tessuto e' certificato Oeko-Tex® classe 2 per il contatto pelle.
DURATA:
La mascherina e' utilizzabile piu' volte. La parte esterna stampata, dopo un uso di circa 24ore, e' consigliabile lavarla a 40gradi.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
OEKO-TEX STANDARD 100 - ISO 17050-1 classe 2 testate e certificate idonee al contatto con la pelle
MARCHIATURA CE:
L’articolo 16 del decreto legge 18/2020 autorizza l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga senza validazione ma queste ultime non sono considerate né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale ma sono destinate in generale alla collettività e non richiedono tale autorizzazione.
SMALTIMENTO:
Il prodotto è completamente smaltibile ed Eco-Friendly
PER GLI ALTRI PRODOTTI ATTI A CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS clicca qui
GAZZETTA UFFICIALE n.94 Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020. (Articolo 30)
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI “ANTI CORONAVIRUS”
Il credito d’imposta, già previsto, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è stato ampliato con estensione anche all’ acquisto di dispositivi di protezione individuale e agli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’ esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
GAZZETTA UFFICIALE n.70 Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. (Articolo 64)
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.